Laboratorio Alte Valli - Cuore innovativo
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2020 il Decreto legge Cura Italia contenente una serie di misure che interessano imprenditori, lavoratori autonomi e dipendenti. Di seguito si elencano le principali misure previste per imprese e lavoratori automomi.
Rinvio scadenze fiscali e tributarie del 16.3.2020 e sospensione prossimi adempimenti tributari
Sono stati posticipati i versamenti fiscali e previdenziali per imprese e professionisti con ricavi o compensi fino a 2 milioni di euro. Di fatto, i versamenti che scadevano il 16.3.2020 relativi a ritenute fiscali dipendenti; Iva; contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria (Inail) devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure in 5 rate mensili sempre a decorrere dal 31 maggio 2020. Tutti gli altri versamenti che scadevano il 16.3.2020 devono, invece, essere effettuati entro il 20.3.2020 (ad esempio le ritenute sui professionisti).
Indipendentemente dai ricavi, sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali (esclusi i versamenti) in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti sospesi potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza l'applicazione di sanzioni. Rimangono confermati il nuovo termine del 31.3.2020 per le Certificazioni Ufficiali (Cu) e i nuovi termini previsti per il modello 730 (settembre 2020).
Indennità di 600 euro per i lavoratori autonomi: cosa si sa
Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad eccezione di quella per i professionisti senza cassa, è riconosciuta una indennità (che non concorre alla formazione del reddito) pari a 600 euro, con un limite complessivo di 2160 milioni di euro. Tale indennità sarà erogata dall’Inps, previa richiesta. Alle gestioni speciali Ago sono iscritti artigiani, commercianti, lavoratori agricoli, mezzadri, etc.
Credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro
Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo di imposta 2020, un credito di imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute e documentate, fino a un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Sono stanziati 50 milioni di euro. Le modalità di erogazione saranno stabilite dal ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero dell’Economia.
Credito di imposta per botteghe e negozi
Ai soggetti esercenti attività di impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito di imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria C1. Tale credito di imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11.3.2020, cioè le attività che sono state autorizzate all’apertura nel periodo tra il 12 e il 25 marzo 2020.
Notizie per le imprese
E' in vigore fino al 25 marzo, su tutto il territorio nazionale, il DPCM 11.3.2020 che dispone l’obbligo di chiusura di numerose attività commerciali e artigiane con il preciso obiettivo di limitare al massimo la mobilità sociale e i rapporti interpersonali e contribuire al contenimento della diffusione del Coronavirus.
Per dirla con le parole del governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il provvedimento – che alleghiamo alla presente - va letto in questi termini: "C'è un modo solo per sconfiggere il virus: rimanere a casa. Se ci appelliamo solo al buon senso e alla responsabilità delle persone rischiamo di non uscire dall'emergenza".
Vale infatti la regola generale introdotta dal DPCM 8.3.2020 che limita la mobilità personale a sole tre situazioni che devono essere autocertificate e comprovate in caso di controllo da parte delle autorità di pubblica sicurezza con l’apposito modulo predisposto dal ministero degli interni, che si può compilare e scaricare QUI (al quale va allegata per i lavoratori una dichiarazione del datore di lavoro o impegnativa medica): comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, spostamenti per motivi di salute.
Attività che devono rimanere chiuse fino alla data del 25 marzo 2020 e attività che possono operare.
Il DPCM 11.3.2020 ha esplicitamente previsto la chiusura delle seguenti attività:
- servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), è però consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle normative di sicurezza alimentare e per la prevenzione della diffusione del Coronavirus;
- attività inerenti a servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri e centri estetici);
- i mercati, salvo le attività di vendita di soli generi alimentari.
Per tutte le attività artigiane per le quali non è esplicitamente vietata l’apertura vale lo spirito del provvedimento. Per tutte le attività non essenziali vale quindi la regola di rimanere chiuse al pubblico per limitare la mobilità sociale. Non vi è però alcun divieto per il titolare dell’azienda di recarsi presso il posto di lavoro con mezzo privato e svolgere a porte chiuse attività interne.
Tutte le attività di produzione sono consentite a patto che vengano rispettate in modo rigido le prescrizioni igienico-sanitarie contenute nei DPCM precedenti (8 e 9 marzo 2020) a tutela della salute dei lavoratori.
In particolare, per gli esercizi commerciali che possono rimanere aperti al pubblico è previsto il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e occorre evitare assembramenti (ovvero disciplinare l’ingresso all’interno dell’attività per assicurare la debita distanza interpersonale).
Le imprese del comparto alimentare
Le uniche attività del settore alimentare che potranno mantenere l’apertura al pubblico sono quelle riportate all'allegato 1 del DPCM 11.3.2020:
- ipermercati
- supermercati
- discount di alimentari
- minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco 47.2)
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, negli aeroporti.
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Datori di lavoro: misure da attuare per il proseguimento dell'attività lavorativa
Per tutte le imprese con dipendenti le Parti sociali hanno definito nella giornata del 14 marzo un Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro, scaricabile a questo link.
Per la sua attuazione, fondamentale per poter tenere aperta le attività, il datore di lavoro deve:
- se ha più di 15 dipendenti deve istituire il Comitato di verifica e approvazione di cui all’allegato protocollo;
- sotto i 15 dipendenti il datore di lavoro è direttamente responsabile dell’applicazione del protocollo. CNA invita in questo caso a definire il protocollo in collaborazione con la figura del RLS (interno) o del RLST (esterno).Se il datore di lavoro ritiene di non potersi attenere alle disposizioni del protocollo o che la loro applicazione sia troppo onerosa deve prendere la decisione di chiudere l’azienda fino allo scadere delle misure restrittive introdotte su tutto il territorio nazionale del DPCM 11.3.2020.
Prescrizioni per installatori e manutentori e comunicazioni per sospensione-rinvio lavori
Per quanto riguarda l’installazione e la manutenzione di impianti ed elettrodomestici (privati e industriali) è interpretazione di CNA Nazionale che, visti gli artt.1 e 2 della legge 146/90, che fanno riferimento alla sicurezza e alla funzionalità dell’attività di installazione in quanto “servizi pubblici essenziali”, tutte le attività di manutenzione ed installazione possono proseguire la loro attività con particolare riferimento agli interventi di urgenza. Vengono anche indicate da CNA Nazionale alcune raccomandazioni per operare in sicurezza: tenersi a debita distanza dal cliente, indossare la mascherina e i guanti. Si allegano, infine, i moduli per le comunicazioni di sospensione e/o rinvio consegna lavori a causa dell’emergenza sanitaria in atto.
Indicazioni per gli autoriparatori
La categoria degli autoriparatori (Carrozzerie, Officine Meccaniche, auto e moto, Centri di revisione, Gommisti) non è interessata dalle ulteriori restrizioni contenute nel DPCM 11.3.2020, in quanto eroga servizi essenziali di pubblica utilità. Gli autoriparatori sono, infatti, i garanti della messa in sicurezza e del funzionamento di tutti i veicoli su strada. Le attività di autorimessa, rivendita di ricambi e autolavaggio seguono le stesse regole. Le revisioni, essendo un servizio pubblico, si possono fare regolarmente. I concessionari, invece, rimangono chiusi.
Moratoria pagamenti mutui, finanziamenti e leasing
Per le micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, l’ABI ha reso operativo un accordo con le Associazioni di impresa tra le quali la CNA che attiva la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento delle quote capitale dei finanziamenti (restano quindi dovute le quote interessi) fino ad un anno o l’allungamento della scadenza ai prestiti concessi fino al 31 gennaio 2020, sia per quelli a medio e lungo termine che per i leasing (mobiliari o immobiliari; anche per i leasing viene sospeso il pagamento della sola quota capitale).
Le banche aderenti a questo accordo sono consultabili in questo elenco.
Si segnala che anche la Regione Piemonte, per i finanziamenti dalla stessa promossi, ha previsto una misura analoga. È quindi consigliabile rivolgersi alla banca o società di leasing che ha concesso i finanziamenti (anche quelli regionali) per la presentazione della pratica.
Informazioni
Le imprese che necessitano di maggiori informazioni possono trovate il testo completo dell'articolo e tutti gli allegati sul sito di CNA Torino: Coronavirus: tutte le disposizioni del DL Cura Italia, oppure possono chiedere informazione alle sedi territoriali di CNA, che sono ad oggi regolarmente aperte e a disposizione degli imprenditori, Soci e non Soci.
È da preferirsi la modalità di consulenza telefonica o su appuntamento, per una migliore gestione dei flussi di pubblico, nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti. Per qualsiasi comunicazione e richiesta di informazioni scrivere a: emergenze@cna-to.it.
Gli uffici CNA della nostra zona sono:
Susa: Piazza III Reggimento Alpini, 5. Tel. 0122.622.458 – Fax 0122.33.258. E-mail: scribari@cna-to.it
Condove: Via Torino, 11. Tel. 011.1967.2851 - Fax 011.1967.2850
Rivoli: Via Alpi Graie, 8/b. Tel. 011.1967.1411 – Fax 011.1967.1423. E-mail: nparisi@cna-to.it
Giaveno: Via Maria Ausiliatrice, 45. Tel. 011.1967.2809 - Fax 011.1967.2810